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STATUTO
1. Denominazione
Articolo 1 E’ costituita un’associazione nazionale a scopo umanitario, scientifico e pedagogico, denominata “Avocats Sans Frontières” alla quale può associarsi indistintamente la forma abbreviata di “
ASF Italiana”. L’Associazione ha sede in Roma in Via Tacito 50.
2. Durata e scopo sociale
Articolo 2
La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2050 e può essere prorogata.
L’Associazione sviluppa le sue attività, come organizzazione senza scopi di lucro, d’utilità sociale nell'ambito della solidarietà internazionale attraverso la promozione dell’avvocatura
e l'assistenza giuridica e legale .
L’Associazione persegue esclusivamente attività di intervento, in funzione delle proprie possibilità, nei paesi dove i Diritti dell’Uomo sono calpestati, dove la violenza politica ed i conflitti armati non rispettano le regole del diritto, promovendo la partecipazione anche finanziaria di terzi verso tali contenuti.
L’Associazione può effettuare le sue prestazioni professionali in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.
L’Associazione può svolgere tutte le attività e tutte le operazioni necessarie direttamente connesse alla propria missione e quindi potrà adoperarsi in servizi riguardanti l’assistenza umanitaria.
Più specificamente, nell’istituzione di un’attività rivolta alla diffusione della consapevolezza ed importanza del diritto e dei principi umanitari, al reclutamento di volontari e alla raccolta di fondi a scopo sociale e umanitario, nonché mediante varie attività connesse ed accessorie, come incontri, dibattiti, convegni, seminari, concorsi, produzione e pubblicazione di supporti magnetici, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali.
Per l’esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili; ricevere donazioni; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Attività
Articolo 3
Nell’orientamento ideale della propria attività, l’Associazione collabora nell’opera di soccorso alle popolazioni ove la Giustizia è inaccessibile ai gruppi e/o individui più vulnerabili i quali non conoscono i loro diritti o non li sanno rivendicare, dove il grado di indipendenza del sistema giudiziario è insufficiente e/o presenta delle lacune a livello legislativo e delle procedure, gli attori del settore giudiziario (avvocati, giudici, magistrati) non sono sufficientemente formati o limitati nell’esercizio delle loro funzioni, i servizi giudiziari mancano dei mezzi materiali, alle vittime di guerra, senza discriminazione razziale, religiosa, filosofica o politica.
L’Associazione opera nello spirito di neutralità e imparzialità rivendicando nel nome dell’assistenza legale la totale libertà dell’esercizio della sua funzione, informando le sue linee e le sue decisioni etiche, morali e strategiche a criteri uniformi con le linee di comportamento assunte da altre sezioni di Avocats Sans Frontières, anche attraverso la stipula di protocolli di coordinamento.
4. Soci
Articolo 4
I soci di “ ASF ONLUS” sono coloro che ne fanno richiesta.
L’ammissione a socio è subordinata alle seguenti condizioni:
presentazione della domanda;
pagamento annuale della quota sociale;
accettazione senza riserva del presente Statuto.
Possono essere soci i cittadini di ogni nazionalità, a prescindere dalla residenza.
Nell’accettazione della domanda a socio, non potranno esserci discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico od altro.
L’adesione a “ASF” deve essere approvata dal Presidente dell’Associazione su richiesta dell’interessato.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
Ogni socio in regola con le disposizioni del presente Statuto, partecipa all’Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.
I soci si impegnano ad apportare all’Associazione la loro collaborazione e l’impegno necessario per lo sviluppo ed il perseguimento dello scopo sociale e si obbligano altresì a non porre in essere atti che possano nuocere all’onore ed alla reputazione dell’organizzazione.
5. Categoria di soci
Articolo 5
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori;
- Soci Attivi;
- Soci Onorari.
La suddistinzione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti ed ai doveri verso l’Associazione.
I soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione sottoscrivendo l’atto relativo.
I soci Attivi sono, oltre i soci fondatori, coloro che, con la loro assidua collaborazione e partecipazione alla vita dell’Associazione, sono in possesso di capacità morali e tecniche tali da assicurare la prosecuzione e lo sviluppo dell’Associazione stessa.
I soci Onorari sono coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi dell’Associazione. La nomina a socio Onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Detti soci possono partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali.
Non sono consentite forme di appartenenza transitoria all’Associazione.
E’ onere del socio mantenere aggiornata l’Associazione in merito ai propri recapiti.
6. Perdita della qualifica di socio
Articolo 6
La qualifica di socio si perde per:
- dimissione;
- decesso;
- espulsione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.
In presenza dei presupposti di cui sopra, il socio viene cancellato dal registro dei soci con delibera del Consiglio Direttivo.
Il socio che desidera recedere dall’Associazione dovrà comunicare la sua volontà a mezzo lettera o fax almeno tre mesi prima al Presidente.
La quota resta acquisita dall’Associazione per l’anno intero durante il quale il socio cessa di avere detta qualifica.
L’espulsione del socio può avvenire per gravi inadempienze agli obblighi statutari o comportamenti contrari ad esso o comunque per atti che danneggino gravemente l’Associazione. In presenza di tali situazioni, il Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le ragioni addotte dal socio e in attesa delle decisioni in merito dell’Assemblea dei soci, può pronunciare a maggioranza semplice una misura di sospensione.
L’Assemblea dei soci informata sull’argomento dal Presidente del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, dovrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati, l’espulsione o meno del socio.
L’Assemblea può prendere, inoltre, ogni misura adeguata quanto alle modalità pratiche e finanziarie che detta esclusione può implicare.
I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati.
Il socio che non ottemperi al pagamento di due quote sociali consecutive, viene depennato dal libro soci qualora non effettui il pagamento entro 30 giorni dall’invito scritto del Presidente o suo delegato.
7. Organi sociali
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea degli Associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente e il vice Presidente;
Il Collegio dei Probiviri.
8. Assemblea degli Associati
Articolo 8
L’Assemblea degli Associati è costitutiva da tutti i soci che, all’atto della convocazione siano in regola con il versamento della quota associativa, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e che non abbiano ricevuto il provvedimento di espulsione.
Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
In caso di assenza o impedimento, il socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro socio.
Ciascun socio potrà essere portatore di massimo cinque deleghe.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza previste dal successivo art. 9, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione e ogni volta che lo riterrà necessario il Presidente. L’Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso ai soci affisso nella sede sociale o tramite fax, messaggio di posta elettronica o con altri mezzi elettronici compreso l’avviso sul sito web ufficiale dell’Associazione (www.asf-italia.it) almeno otto giorno prima.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta.
Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.
9. Competenze dell’assemblea degli associati
Articolo 9
Spetta all’assemblea:
- l’approvazione del bilancio consuntivo che dovrà
- essere accompagnato da una nota di sintesi sull’ attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione;
- fissazione dell’entità della quota associativa annuale;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- l’approvazione delle modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell’Associazione;
- la nomina dei liquidatori;
- la devoluzione del patrimonio residuo;
- ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per Statuto alla competenza di altro organo associativo.
Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili.
10. Il Consiglio Direttivo
Articolo 10
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.
I consiglieri sono nominati dall’assemblea ordinaria per un triennio e possono essere confermati.
I componenti del Consiglio direttivo possono essere revocati dall’assemblea ordinaria a maggioranza dei due terzi.
Il Consiglio Direttivo, nomina, nella prima seduta successiva, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere – al quale spetta la compilazione del bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo - i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell’avviso scritto di convocazione, sempre nel territorio nazionale, inviato nominativamente almeno otto giorni prima;in caso di urgenza, anche a mezzo telefono, fax, telegramma, posta elettronica o SMS almeno due giorni prima.
Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di espulsione di un socio, di cui alla lett. c) dell’art. 6, o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea degli Associati nonché l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea degli Associati:
- la nomina a socio onorario di coloro i quali hanno i requisiti previsti dall’art. 5, comma 5°;
- l’ammontare della quota associativa annuale.
Nei casi di necessità e di urgenza e sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 7) del presente articolo, si applica il 2° comma dell’art. 11.
I poteri del consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall’Organo stesso, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza.
11. Il Presidente
Articolo 11
Il Presidente ha la rappresentanza legale di ASF ONLUS e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta, inoltre:
- convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza nonché formulare l’ordine del giorno;
- curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere, in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari e le competenze nelle materie del Consiglio Direttivo con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione.
Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
12. Collegio dei Probiviri
Articolo 12
Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea degli Associati, è composto di tre membri tra persone dotate di una vasta conoscenza della realtà dell’Associazione.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.
Il Collegio esercita, a richiesta di chi abbia interesse, l’attività giurisdizionale sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e soci.
13. Esercizio finanziario
Articolo 13
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario per l’anno successivo che verrà ratificato dall’Assemblea che approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
14. Cariche
Articolo 14
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.
Ai detentori di cariche sociali spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
15. Scioglimento
Articolo 15
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo solo in presenza del voto favorevole, di almeno tre quarti dei suoi componenti.
La stessa decide la devoluzione del patrimonio sociale che sarà comunque destinato ad altre associazioni aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità.
16. Risorse finanziarie
Articolo 16
Le risorse dell’associazione sono formate dai beni di cui all’art. 2, ultimo comma e dalle quote sociali annuali versate dai soc
17. Rinvio
Articolo 17
Per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
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